Art. 4.
(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come obiettivo primario la commercializzazione o la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

          a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della

 

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stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

          b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

          c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

          d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, tenuto conto degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

          e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

          f) realizzare iniziative relative alla logistica;

          g) adottare nuove tecnologie;

          h) incrementare l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di uffici commerciali.

      2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibilità di ulteriori finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria.

      3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

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